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IL
FASCICOLO DEL FABBRICATO
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La
nuova carta di identità delle nostre case
di Paolo Ferrario |
Recuperare
l'Edilizia ,
Apr-Mag 2000, n°15
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Su
iniziativa del governo è in discussione, in questi giorni in parlamento,
un articolato disegno di legge destinato a istituire una vera e propria
carta di identità dei nostri fabbricati. Alcuni capitoli del disegno
di legge (4339bis), collegato alla finanziaria dell'anno 2000, riguardano
infatti delle disposizioni in materia di regolazione del mercato edilizio
e considerano (dal 5° al 12° articolo) l'ipotesi di istituire il cosiddetto
Fascicolo del fabbricato. |
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Questo documento è stato pensato per verificare la corrispondenza degli
edifici esistenti alle norme di sicurezza statiche ed impiantistiche
oggi vigenti ma, in un prossimo futuro, diventerà un documento da elaborare
in sede progettuale anche per le nuove costruzioni senza il quale le
amministrazioni locali non potranno rilasciare alcuna autorizzazione
o concessione edilizia. La legge nazionale è stata elaborata di concerto
con le associazioni di categoria, la proprietà edilizia e gli ordini
professionali, con l'intenzione di porre tutti questi soggetti su un
piano di mutuo interesse e con l'obbiettivo di orientare i protagonisti
del mercato ed i suoi regolatori verso un efficace intervento di miglioramento
del patrimonio edilizio esistente.
Il crollo improvviso di edifici residenziali che ha interessato recentemente
alcune delle nostre città, oltre a fare numerose vittime, ha sollevato
alcuni problemi di natura conservativa del patrimonio edilizio e ha
indotto il governo a legiferare in materia di tutela e conservazione
con un atteggiamento preventivo
.Risulta ormai evidente, anche se è triste ammetterlo, che non solo
gli edifici storici premoderni necessitano di verifiche ed interventi
di conservazione statica ma anche gli edifici realizzati negli ultimi
decenni iniziano a mostrare qualche segno di labilità strutturale per
cattiva costruzione o per semplice senescenza. |
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Quel racconto moderno che, stando alle scienze esatte, voleva il connubio
tra calcestruzzo e tondini di ferro essere più duro della pietra, dimenticava
che il suo artefice, come dicono le scienze dell'uomo, poteva essere
talvolta imprudente, smemorato e, nel peggiore dei casi, avaro.
L'argomento in questione è a tutt'oggi estremamente scottante ed è facile
ricondurlo al più complesso dibattito sulla sicurezza, la qualità e
la tutela dell'ambiente. |
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Da un certo numero di anni questi temi accompagnano quel settore delle
costruzioni che, nel nostro paese, è orientato più verso la trasformazione
dell'esistente che l'espansione del nuovo. Il testo di legge, qui in
questione, è stato presentato in Senato nel dicembre dello scorso anno
e se ne prevede l'approvazione entro questa primavera. Il Comune di
Roma tuttavia, per iniziativa autonoma, ne ha anticipato i contenuti
in una delibera del novembre '99 (D. n°166, 35/99) proponendosi così
come utile precedente storico per tutte quelle amministrazioni comunali
che col fascicolo dovranno fare i conti. Il testo di legge nazionale
prevede, infatti, che siano le singole amministrazioni comunali a vigilare
sugli adempimenti che la legge prevede e compito delle amministrazioni
periferiche dello stato sarà quello di istituire appositi programmi
di messa in sicurezza, procedure di urgenza ed anagrafi dei fabbricati.
Entro 10 anni, infatti, tutto il nostro patrimonio edilizio dovrà essere
identificato. Riteniamo utile descrivere sinteticamente i punti della
legge nazionale individuando gli obblighi che comporta per i singoli
soggetti interessati e chiudere con una sintetica analisi della delibera
del Comune di Roma che scende nei dettagli operativi della questione.
E' a questa delibera infatti che bisogna fare riferimento per farsi
un'idea di che cosa sia esattamente il Fascicolo del Fabbricato. |
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Il
fascicolo |
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Il
fascicolo è articolato in diverse parti che analizzano il fabbricato
non solo come corpo a se stante ma anche nelle relazioni che questo
instaura con l'ambiente in cui è collocato. Alcune tavole dovranno precisare,
infatti, tutte quelle caratteristiche del sottosuolo che potranno essere
desunte dai testi o dalle mappe esistenti presso le amministrazioni
comunali, le università e l'Istituto di Geologia. Altre planimetrie
e grafici dovranno, invece, descrivere le caratteristiche funzionali
e statiche del manufatto, nel suo complesso, nelle singole unità immobiliari
e nelle parti comuni, avendo cura di precisare le modifiche subite dall'edificio
nel corso della sua vita. L'indagine di un tecnico abilitato sarà necessaria
per integrare il documento con una relazione sulla tipologia delle strutture
di fondazione e sulla tipologia degli elementi strutturali in elevazione,
la presenza di eventuali lesioni o fessurazioni nel corpo di fabbrica
e la più complessiva rispondenza a norma degli impianti (elettrico,
antincendio ecc.). Un fascicolo tipo e le modalità di redazione dello
stesso verranno elaborati a breve dal Ministero dei Lavori Pubblici
come utile riferimento per tutti i soggetti e gli enti interessati.
Il fascicolo in versione cartacea dovrà essere custodito da un non meglio
identificato responsabile del fabbricato, verosimilmente il proprietario
o l'amministratore, mentre una versione anche digitale dovrà essere
conservata presso l'Amministrazione Comunale. |
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Obblighi
del proprietario o dell'amministrazione del condominio
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Tutti
gli edifici ricadenti sul territorio nazionale e qualunque ne sia la
destinazione funzionale devono redigere il fascicolo entro 10 anni dalla
data di entrata in vigore della legge ad eccezione di quei fabbricati
inclusi in un apposito programma di messa in sicurezza, elaborato dalle
singole amministrazioni comunali, per i quali potrebbe valere anche
una "tempistica" più restrittiva. Si tenga presente però che sono esclusi
dall'obbligo di redazione del fascicolo: i fabbricati ad uso residenza
che hanno fino a due piani fuori terra, i fabbricati a destinazione
artigianale, commerciale ed industriale che hanno un'altezza inferiore
a 9m. Una procedura di urgenza ulteriore esiste, invece, per quegli
edifici che ricadono in aree esondabili o a rischio frana. Per questi,
come per gli edifici che sono stati realizzati prima del 1975 e sussistono
su un territorio comunale dichiarato a rischio sismico, vale l'obbligo
di redigere il fascicolo entro 24 mesi dall'entrata in vigore della
legge. Se il comune è inadempiente nell'aver individuato le aree di
esondazione e quelle a pericolo di frana, l'obbligo di redigere il fascicolo
rimane ma i termini di elaborazione slittano a 30 mesi. Questi sei mesi
aggiuntivi serviranno dunque ai singoli proprietari per riconoscere
se il proprio edificio ricade in queste aree a rischio probabilmente
facendo riferimento a qualche strumento urbanistico di ordine superiore
non meglio precisato. Per ciascun fabbricato la legge prevede che il
fascicolo venga aggiornato con una cadenza non superiore ai dieci anni
ad opera del proprietario o dell'amministratore avvalendosi di un tecnico
abilitato. Il fascicolo dovrà, inoltre, essere prodotto agli uffici
comunali ogniqualvolta ad essi si richieda una autorizzazione o una
certificazione relativa al fabbricato stesso o ad una sua parte soltanto. |
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Obblighi
del tecnico abilitato
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Il
professionista incaricato di redigere o aggiornare il fascicolo può
farlo a condizione che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza
nel settore delle costruzioni, ovvero mediante iscrizione al rispettivo
albo di appartenenza, ed avrà la facoltà di: rilasciare degli attestati
di conformità dell'edificio alla originaria configurazione del fabbricato
sia dal punto di vista funzionale che strutturale, così come da progetto
depositato presso il Genio Civile o all'ufficio tecnico comunale, e
certificati di rispondenza degli impianti alla vigente normativa, elaborare
una relazione di idoneità statico funzionale per quegli edifici che
hanno subito una trasformazione funzionale o volumetrica e per i quali
siano stati prescritti, nel fascicolo stesso, degli interventi ritenuti
necessari per il raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza.
In quest'ultimo caso il tecnico può proporre ulteriori indagini conoscitive
e progetti di intervento che risanino il fabbricato entro i successivi
12 mesi. La compilazione del fascicolo avviene sulla base della documentazione
tecnico-amministrativa fornita dal proprietario ma il tecnico ha la
facoltà di richiedere ulteriori indagini conoscitive e rilievi dell'immobile
a carico della proprietà. |
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Obblighi
dei comuni
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Dalla
entrata in vigore della legge nazionale ogni comune dovrà entro 6 mesi
definire le aree all'interno delle quali sono compresi i fabbricati
da assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza
del patrimonio edilizio. I criteri per definire queste aree sono i seguenti:
particolari caratteristiche del sottosuolo, manifesta presenza di abusivismo
edilizio, tutti gli edifici già annoverati tra l'elenco degli uffici
pericolanti, le aree riconoscibili come centri storici. Ogni comune
potrà, tuttavia, aggiungere altri criteri per meglio definire quelli
previsti dalla legge nazionale a seconda delle particolari situazioni
e dei contesti territoriali (vedi Roma). All'interno delle aree, sempre
i comuni, dovranno stabilire dei graduali programmi temporali di messa
in sicurezza degli edifici classificandone la procedura in base a: l'epoca
di costruzione del fabbricato, il sistema costruttivo, gli interventi
di trasformazione funzionale o i mutamenti che ne abbiano incrementato
il volume del 20%, la particolare consistenza in termini volumetrici
o dimensionali dell'edificio. Una attenzione particolare dovrà essere
posta a tutti quegli edifici che per le loro particolari condizioni
di degrado o per il loro essere in area a rischio dovranno essere sottoposti
ad apposita procedura d'urgenza. In ogni caso il programma graduale
deve prevedere la messa in sicurezza della totalità dei fabbricati,
pertinenti a queste aree, entro e non oltre 24 mesi dalla avvenuta individuazione
delle aree. Ai comuni sarà demandato il controllo sugli adempimenti
previsti da questa legge e pertanto l'ente locale è tenuto a istituire
una speciale anagrafe del patrimonio edilizio. Il comune avrà la facoltà
di richiedere la visione del fascicolo ogniqualvolta per il medesimo
fabbricato, o parti di esso, debba rilasciare autorizzazioni o certificazioni.
L'articolato di legge non prevede infatti a tutt'oggi un meccanismo
sanzionatorio per gli inadempienti ma il singolo comune in sede amministrativa
potrà sospendere l'iter di approvazione di una pratica venendo meno
la documentazione necessaria per produrre la stessa. Se parte della
documentazione tecnica e cartografica, necessaria per redigere il fascicolo,
è possesso del comune, questa dovrà essere messa a disposizione del
tecnico senza alcun onere per la parte interessata. |
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Obblighi
del Ministero dei lavori pubblici |
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Dopo
30 giorni dalla entrata in vigore della legge, il Ministero dei lavori
pubblici stabilirà una convenzione nazionale agevolata per il compenso
dei professionisti abilitati e promuoverà, con le organizzazioni delle
società di assicurazione e quelle della proprietà edilizia, una convenzione
nazionale che definisca premi assicurativi agevolati per i fabbricati
dotati di fascicolo. Entro 4 mesi deve invece approvare per decreto
uno schema tipo del fascicolo indicando i contenuti e le modalità di
redazione dello stesso. |
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L'esperienza
di Roma |
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Come
ho detto in precedenza ogni comune potrà agire nell'ambito di una
parziale autonomia per quello che concerne il programma di messa in
sicurezza. Ma un caso particolare è rappresentato dal comune di Roma
che con una delibera specifica ha preceduto di qualche mese il disegno
di legge nazionale, ad esso dovrà in un prossimo futuro armonizzarsi.
Il Comune di Roma, più precisamente, ha suddiviso gli edifici in base
all'epoca di costruzione in quattro sottocategorie assegnando a ciascuna
di esse una differente priorità: entro 2 anni per gli edifici costruiti
prima del 1939, entro 4 anni per gli edifici costruiti tra il 1940
e il 1971, entro 6 anni per gli edifici costruiti dopo il 1972, Come
è facile notare la delibera prevede una "tempistica" più ristretta
di quella stabilita dalla legge nazionale, scelta che risulta comprensibile
se si tiene conto del fatto che gli uffici comunali non sono tenuti
a redigere un precedente piano in cui evidenziare le aree destinate
a priorità di intervento. Il comune capitolino ha scelto di adottare
un criterio cronologico di intervento probabilmente perché per i grossi
centri risulta difficile una individuazione mediante zonizzazione
delle aree a rischio. Nelle grandi città la trasformazione dell'esistente
è già in atto da molti anni rispetto ai centri minori pertanto è più
facile che accanto ad un edificio appena ultimato possa trovarsi una
testimonianza del passato.
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Se
l'edificio invece: sussiste a condizioni idrogeologiche particolari,
è affetto da degrado per ragioni sismiche, è abusivo/condonato, è esposto
a volume di traffico intenso, per esso valgono delle deroghe ancora
da definirsi. Il fascicolo dovrà essere aggiornato ogni 8 anni, contro
i 10 del disegno di legge nazionale, e sarà custodito dal responsabile
del fabbricato il cui nome, indirizzo e numero telefonico dovrà essere
esposto in modo ben visibile nell'androne di ogni fabbricato mediante
una apposita targhetta. Tra le agevolazioni economiche l'amministrazione
pubblica di Roma prevede specifiche detrazioni ICI e IRPEF per i soggetti
in regola con gli adempimenti della delibera e un congruo fondo del
bilancio - in conto capitale o in conto interessi - verrà destinato
come contributo a coloro i quali debbano svolgere complesse perizie
statiche o consolidamenti strutturali per adeguarsi alla normativa.
Il Fascicolo verrà richiesto al professionista incaricato in occasione
della DIA, il quale dovrà dichiarare di aver preso visione del documento
e di averlo aggiornato se il caso. E' da notare che nel caso di Roma
non vi è alcuna discriminazione per i professionisti più giovani. Spesso
infatti alla scarsa esperienza corrisponde anche una differente moralità.
E' tipico, infatti, di chi nulla ha da perdere brillare per onestà intellettuale
mentre sarebbe assurdo vedere i professionisti più esperti certificare
la qualità del loro stesso lavoro. L'Ufficio stabili pericolanti, che
forse per tradizione è il più affine a questa problematica, sta mettendo
a punto una scheda tecnica di riferimento e un vademecum per la sua
compilazione. E' facile immaginare che il fascicolo tipo previsto dalla
legge nazionale si ispirerà a questa esperienza locale che si configura
come un vero e proprio esperimento pilota. |
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Attualmente
sono ancora in pochi a conoscere questo disegno di legge nei suoi dettagli,
gli stessi ordini professionali ne hanno una vaga idea. Per le amministrazioni
comunali e i suoi dipendenti comporterà sicuramente un ulteriore aggravio
di responsabilità e di lavoro che si aggiungerà alla tradizionale cattiva
organizzazione dei dipendenti e la scarsa informatizzazione degli uffici.
Telefonare a Roma per chiedere ulteriori informazioni ne è una conferma,
persino il telefono è costantemente occupato e nervoso mentre, sia chiaro,
gli addetti sono gentili e fanno il possibile. |
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